L’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi è dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, cioè del tragitto dal luogo di partenza a quello di destinazione, a prescindere dagli scali tecnici. La lunghezza del tragitto è pari alla distanza ortodromica fra il punto di arrivo e il punto di partenza maggiorata di 95 Km. L'imposta si applica anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero.
L'importo dell'imposta è pari a
Il tributo è a carico del passeggero, che lo corrisponde al vettore per ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale, ed è versato dal vettore.
Per le tratte effettuate tramite aeromobili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo Spazio economico europeo, l'imposta deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.
Per le tratte effettuate con aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo Spazio economico europeo, l'imposta deve essere versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all'arrivo nel territorio nazionale.
L'imposta deve essere versata tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 3379.