Il versamento va effettuato con riferimento all’intero periodo di validità del certificato. Se questa è inferiore a un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del documento.
L’imposta va pagata anche per gli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, se permangono nel territorio italiano per una durata, anche non continuativa, superiore a sei mesi nell’arco di dodici mesi.
Il tributo è dovuto a partire dal mese in cui il limite di sei mesi viene superato. Oltrepassato questo limite, se la sosta in Italia si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato e deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.
Sono esenti dall’imposta gli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.
L’imposta deve essere versata da:
Sono esenti dall’imposta:
Queste le misure annuali:
Aeroplani con peso massimo al decollo:
Elicotteri:
l'imposta è quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%.
Alianti, motoalianti, autogiri e aerostati:
l’imposta è pari 450,00 euro.
Modalità di versamento
L’imposta deve essere versata mediante il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, indicando il codice tributo 3368.